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Le traduzioni formali – qualche chiarimento

Il termine ufficiale è “traduzione asseverata”, noto anche come traduzione giurata, traduzione legale o traduzione certificata, e esistono varie tipologie a seconda della circostanza.
Una traduzione certificata è una traduzione che, redatta e giurata da un traduttore ufficiale (traduttore giurato o traduttore certificato), ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 3, Legge 4 gennaio 1968 n.15, conferisce al testo tradotto lo stesso valore rispetto al testo originale, a tutti gli effetti di legge.
Tramite l’asseverazione, il testo preparato all’estero e da valere nello Stato italiano oppure, al contrario, preparato in Italia ma da valere in Stati esteri, sarà interamente conforme al testo originale, viene quindi apposta la firma del Cancelliere del Tribunale di riferimento.
Quando il testo tradotto e asseverato deve assumere valore ufficiale a livello internazionale si procederà con la legalizzazione. Nella traduzione legalizzata il traduttore ufficiale produce la traduzione asseverata alla Procura della Repubblica, lo stesso Procuratore attesta ufficialmente la firma del Cancelliere sul testo asseverato.
Qualora lo Stato estero in cui deve essere fatta valere la traduzione asseverata aderisca alla Convenzione dell’Aja, il traduttore procederà alla redazione di una traduzione apostillata. L’apostille (“postilla”) è una certificazione apposta da una delle autorità identificate nella Convenzione stessa, ad esempio il Giudice di Pace, che conferisce valore internazionale al testo tradotto e sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata.

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